Le Sezioni Unite fanno il punto sulla società tra avvocati
martedì, 31 luglio 2018 /
La Suprema Corte torna ad affrontare l'argomento della società tra avvocati alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 4 bis della Legge n. 247/2012, introdotto dall'art. 1, comma 141, della Legge n. 124/2017 e poi ulteriormente integrato dalla Legge n. 205 del 2017.
Dopo un excursus della normativa via via susseguitasi nel tempo, la Suprema Corte stabilisce che dal 01/01/2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.
Cass. civ. Sez. Unite, 19/07/2018, n. 19282