SUCCESSIONI E DIVISIONE

La Suprema Corte, con questa recente pronuncia, ha stabilito che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, quindi le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti.

Nel caso di specie, infatti, il Giudice del merito aveva ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali

Ne consegue che l'azione di rendiconto può essere proposta anche autonomamente ed anche nell'ipotesi in cui non siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.

Cass. civ. Sez. II Ord., 16/07/2018, n. 18857

La Cassazione fa il punto sui rapporti tra azione di divisione e domanda di usucapione, stabilendo che il condividente che si ritenga proprietario per usucapione di un bene appartenente alla comunione non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve far valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, può attuarsi solo previso riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.

Ne consegue, ulteriormente, che il condividente che non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto.

Cass. civ. Sez. II Sent., 13/06/2018, n. 15504