Al termine della convivenza il conto cointestato deve dividersi in parti uguali, salvo prova contraria

giovedì, 2 agosto 2018 / / DIRITTO DI FAMIGLIA

La Suprema Corte ha di recente affrontato un caso di scioglimento di una convivenza more uxorio.

Nel caso di specie, i conviventi avano costruito la casa di abitazione con il lavoro e l'apporto economico di entrambi e la Cassazione affronta diversi interessanti punti di diritto.

Per quanto riguarda, nello specifico, i contributi forniti dai conviventi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati per la realizzazione della casa comune, la Suprema Corte ha statuito che essi non devono considerarsi prestati a vantaggio esclusivo dell'altro partner, quindi non sono qualificabili come adempimento di un'obbligazione naturale e non si sottraggono alla operatività del principio generale della ripetizione di indebito.

Sul punto ancor più specifico del conto corrente cointestato, muovendo da questo principio, la Suprema Corte afferma che deve presumersi che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali e quindi, al momento dello scioglimento della convivenza, ciascuno di essi ha diritto all'attribuzione del 50% delle somme presenti sul conto, a meno che una delle parti non dimostri una diversa misura dei conferimenti.

Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14732